Mifid2, la direttiva europea per investire consapevolmente

In vigore da gennaio 2018, prevede regole stringenti sulla trasparenza dei costi dei servizi finanziari. Nonostante i richiami europei e della Consob, gli operatori ancora svicolano

Nicola Borzi
Nicola Borzi
Leggi più tardi

La Direttiva 2014/65/UE, meglio conosciuta come Mifid2, regola i mercati finanziari dell’Unione Europea con l’obiettivo di assicurare trasparenza e protezione a favore degli investitori. Essa introduce una serie di requisiti applicati ai rapporti tra risparmiatori da una parte e produttori e distributori di strumenti finanziari dall’altra.

Un avvio tardivo

Una delle novità più rilevanti della Direttiva Mifid2, entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018 dopo lo slittamento di dodici mesi dalla data inizialmente prevista (di fatto deciso sulla base dei desiderata degli operatori), è l’introduzione all’articolo 24 dell’obbligo per le imprese di investimento di presentare agli investitori chiaramente e in forma aggregata costi e oneri applicati per il servizio di investimento e per la realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

Ciò significa che le imprese di investimento devono sottoporre ai clienti un prospetto dei costi applicati. Quali? Qualche esempio: commissioni di deposito, di gestione, di consulenza, e ogni altro costo applicato che alla fine grava sulla performance per l’investitore. Questa informativa deve essere consegnata sia ex ante, all’apertura della relazione, sia ex post con riferimento al rendiconto di fine periodo.

Il tema ha sollevato grande interesse nel 2019, in relazione al fatto che alla data del 30 giugno scorso numerosi intermediari finanziari non avevano ancora provveduto alla rendicontazione relativa agli oneri sostenuti dalla clientela durante il 2018.

La Direttiva Mifid2 è completata da una normativa di secondo livello (Direttiva Delegata UE 2017/593 e Regolamento Delegato UE 2017/565) che puntualizza nel dettaglio gli obblighi e – fra l’altro – definisce le singole voci di costo che devono essere comunicate al cliente, come commissioni di deposito, di gestione, di consulenza, di performance e altre.

Gli operatori hanno tentato di prendere altro tempo

In Italia il Documento di consultazione del Regolamento Intermediari pubblicato dalla Consob nel mese di luglio 2017 precisa che le informazioni sui costi devono essere presentate in forma aggregata con periodicità almeno annuale per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica, per tutto il periodo dell’investimento.

Il tema è di grande attualità: a febbraio scorso Abi, Assoreti, Assosim e Assogestioni hanno chiesto chiarimenti a Consob sui nuovi rendiconti periodici da inviare alla clientela, proponendo all’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l’avvio di un “tavolo di lavoro” per fugare i dubbi sulla stesura dell’informativa. Una mossa che, dopo il ritardo di 12 mesi con cui è stata data applicazione alla Mifid2, è stata interpretata da alcune associazioni dei risparmiatori come un’ulteriore tattica dilatoria per allontanare nel tempo il “momento della verità” sui costi del risparmio.

Altri soggetti invece come Anasf (l’Associazione degli analisti finanziari) e Moneyfarm si sono invece schierati contro ogni rinvio o “depotenziamento” degli obblighi.

L’Europa chiarisce le regole pratiche che devono essere seguite

Il 28 marzo scorso l’Esma ha pubblicato nuove indicazioni su determinati aspetti della disciplina e, soprattutto, ne ha chiarito l’applicazione al servizio di gestione di portafoglio.

L’Esma ha precisato tra l’altro che l’informativa ex ante sui costi e oneri non può essere generica ma deve essere elaborata sulla base della specifica operazione, dello specifico strumento finanziario considerato e del servizio (di investimento o accessorio) prestato.

Se non ci sono costi del prodotto non inclusi nel prezzo dello stesso né ulteriori o non sia richiesta normativamente l’indicazione dei costi del prodotto, l’informativa ex ante può essere fornita utilizzando griglie e tabelle che devono indicare i costi relativi al servizio e alla categoria di strumento finanziario offerta, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa Mifid 2.

Nel predisporre l’informativa, gli intermediari dovrebbero utilizzare la stessa terminologia della normativa Mifid 2. I termini commerciali, sebbene consentiti, dovrebbero essere definiti facendo riferimento al lessico della Mifid 2. Mentre l’indicazione delle imposte relative ai ricavi generati dagli investimenti è discrezionale, gli intermediari sono tenuti a indicare le imposte relative al servizio prestato.

Per quanto riguarda la gestione di portafoglio, è stato chiarito che la trasparenza ex ante dei costi e oneri, che deve sicuramente essere effettuata prima della prestazione del servizio, non è richiesta per ogni singola decisione di investimento assunta nell’esecuzione del mandato di gestione. La trasparenza ex ante deve basarsi sul valore degli asset conferiti in gestione (come indicato dal cliente prima della prestazione del servizio) e sul portafoglio di riferimento corrispondente al profilo/obiettivi del cliente.

European Securities and Markets Authority

Obiettivo: armonizzare le pratiche degli operatori

L’Esma ha poi individuato come “buona prassi” quella di fornire alla clientela un’informativa anche più dettagliata rispetto a quanto richiesto dalle norme, ad esempio prevedendo una trasparenza ex ante dei costi relativi agli strumenti finanziari per categorie di strumenti caratterizzati dalla stessa struttura di costo.

Gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Esma, certamente utili a illustrare alcuni temi interpretativi degli operatori, mirano a un sempre maggiore allineamento e armonizzazione delle pratiche degli operatori, fondamentale per consentire l’effettiva comparabilità dei costi dei servizi proposti dai diversi intermediari.

La Consob richiama gli operatori al rispetto delle regole

La stessa Consob ha sentito l’esigenza di pubblicare un richiamo di attenzione sugli obblighi della direttiva Mifid2 che è stato reso pubblico il 28 febbraio scorso.

Nel documento, la Consob specifica le norme da seguire nella comunicazione obbligatoria sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari. Nel testo, riafferma gli obblighi di legge vigenti che impongono «in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, agli intermediari di fornire agli investitori, ex ante ed ex post, informazioni in forma aggregata su tutti i costi ed oneri connessi ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari, per consentire al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Su richiesta del cliente, tali informazioni devono essere presentate anche in forma analitica».

Consob chiede inoltre agli operatori di indicare nella “Relazione sui servizi” (o “Relazione sulla struttura organizzativa” nel caso delle società di gestione del risparmio) i presìdi adottati per la trasparenza sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari. Ai responsabili della funzione di compliance spetta indicare nelle relative relazioni annuali gli esiti dei controlli effettuati sul tema.