Coronabond, il precedente dei titoli CEE dai documenti di Banca d’Italia

Dalle relazioni 1974-1975 di Palazzo Koch emerge la storia delle obbligazioni comunitarie garantite dai singoli Stati. Anche allora l’erogazione fu condizionata a riforme interne

Nicola Borzi
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Nicola Borzi
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Ecco come le relazioni annuali della Banca d’Italia per il 1974 e il 1975 descrivevano l’implementazione dell’European Medium-Term Financial Assistance Facility (Mtfa), lo Strumento europeo di assistenza finanziaria a medio termine creato nel 1971 e che consentì la fornitura di aiuti finanziari diretti attraverso prestiti intergovernativi, senza emettere prestiti comunitari sul mercato privato.

L’Mtfa nel 1975 fu trasformato nel Meccanismo di prestito comunitario (Clm), che per la prima volta nella storia dell’allora Comunità economica europea (Cee) realizzò le emissioni di “oilbond” per sostenere le economie dei Paesi in crisi per lo shock petrolifero attraverso obbligazioni comunitarie quotate in Borsa e garantite pro quota dai singoli Paesi membri.

Lo schema di funzionamento del Community Loan Mechanism del 1975. FONTE:
Coronabonds: The forgotten history of European Community debt. CEPR Policy portal, 14 aprile 2020.

Prestiti condizionali

Interessante notare che anche negli anni 70 i prestiti e i bond intraeuropei erano condizionali: Banca d’Italia nel 1974 scriveva che «la concessione del concorso finanziario (Cee, ndr) è stata subordinata all’impegno del governo italiano di attuare un certo numero di misure di politica economica e monetaria, descritte in altra parte della Relazione, intese a risanare la situazione economica interna ed esterna del Paese» e nel 1975 che «nell’erogare allo Stato beneficiario i fondi cosi reperiti, il Consiglio (europeo, ndr) provvede altresì a fissare le condizioni di politica economica che dovranno da questo essere attuate al fine di assicurare il risanamento della bilancia dei pagamenti».

1974: la cooperazione CEE e l’uso dell’MTFA

«Il 18 marzo era stato attivato il meccanismo di sostegno monetario a breve termine tra Banche centrali concesso all’Italia nel giugno 1973. La scadenza trimestrale del credito, dell’importo di 1.562,5 milioni di unità di conto, era stata prorogata due volte dal Comitato dei governatori. Nel frattempo, su invito del Consiglio, venivano esaminate le modalità per la concessione all’Italia di un concorso finanziario a medio termine destinato al consolidamento del sostegno monetario a breve termine.

Le proposte della Commissione al riguardo si sono concretate nella direttiva del Consiglio del 18 novembre 1974 con la quale è stato accordato all’Italia un contributo di 1.159,2 milioni di unità di conto. Le somme relative sono state messe a disposizione il 18 dicembre in coincidenza con l’estinzione del sostegno monetario a breve termine; i contributi degli Stati membri sono equivalenti alle quote di partecipazione delle rispettive Banche centrali al sostegno monetario a breve termine. L’importo complessivo è tuttavia inferiore a quello di tale meccanismo, in quanto il Regno Unito, in considerazione delle difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, non ha partecipato al finanziamento.

La Banca d’Inghilterra ha peraltro assunto l’impegno di mantenere a favore della Banca d’Italia un credito, rinnovabile trimestralmente, dello stesso importo (403,3 milioni di unità di conto) di quello già accordato. La concessione del concorso finanziario è stata subordinata all’impegno del governo italiano di attuare un certo numero di misure di politica economica e monetaria, descritte in altra parte della Relazione, intese a risanare la situazione economica interna ed esterna del Paese.

L’articolo apparso su L’Unità del 20 novembre 1974 sulle condizioni di rimborso del prestito concesso all’Italia a seguito dello shock petrolifero dell’anno precedente.

Il contributo è stato posto a disposizione dell’Italia e verrà rimborsato in dollari; la restituzione avrà luogo nel corso del 1978, scaglionata in quattro versamenti trimestrali, ad iniziare dal 18 marzo; è prevista la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di tre mesi. Il credito è stato accordato al tasso di interesse del 7,56%.

Il deterioramento della situazione economica generale della Comunità induceva la Commissione a presentare al Consiglio una serie di proposte in materia economica e monetaria; in particolare, veniva suggerita la creazione di un dispositivo di solidarietà comunitaria per fornire agli Stati membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti facilitazioni creditizie finanziate direttamente, ovvero mediante prestiti solidalmente garantiti all’esterno.

Su questi temi il Consiglio, nella sessione del 16 settembre, incaricava i comitati tecnici di intraprendere gli studi necessari per formulare proposte operative concrete; successivamente, esso approvava il regolamento che autorizza la Comunità a raccogliere fondi al fine esclusivo di riprestarli a uno o più Paesi membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti in conseguenza dell’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. L’indebitamento della Comunità a questo titolo non potrà peraltro superare, interessi compresi, l’importo di tre miliardi di dollari. I prestiti sono assistiti dalla garanzia solidale degli Stati membri data in proporzione alle quote di partecipazione al sostegno monetario a breve termine.

Secondo il regolamento di base, n. 397/75, formalmente approvato il 17 febbraio 1975, il Consiglio autorizza l’apertura dei negoziati su iniziativa di uno Stato membro; quindi, in base ai risultati degli stessi, stabilisce le condizioni alle quali verrà concluso ogni singolo accordo di assunzione dei prestiti.

Nell’erogare allo Stato beneficiario i fondi cosi reperiti, il Consiglio provvede altresì a fissare le condizioni di politica economica che dovranno da questo essere attuate al fine di assicurare il risanamento della bilancia dei pagamenti. La Comunità garantisce in ogni momento il servizio del prestito in capitale e in interessi: nell’ipotesi infatti che lo Stato membro debitore si trovi nell’impossibilità di far fronte ad una o più scadenze, il regolamento di applicazione (n.398/75) dispone che le divise necessarie per rimborsare i creditori esterni vengano fornite dagli Stati membri.

È peraltro previsto che uno o più Stati possano chiedere di essere temporaneamente esentati, in tutto o in parte, dall’obbligo di partecipare all’eventuale operazione di rifinanziamento a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un serio deterioramento delle riserve valutarie. In tale ipotesi, la somma da essi dovuta viene redistribuita fra gli altri Paesi sino a concorrenza di un massimale di impegno pari al doppio della quota di ciascun paese al sistema di sostegno monetario a breve termine.

La Commissione, con la collaborazione del Comitato monetario, controlla che la politica economica e monetaria perseguita dallo stato beneficiario del prestito sia conforme alle condizioni decise dal Consiglio. La gestione dei prestiti è assicurata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (Fecom) creato nel 1973 all’interno della CEE per unificare le politiche monetarie e permettere la compensazione delle operazioni effettuate dai Paesi membri della Comunità nel quadro del “serpente monetario”, ndr)».

Tappe verso unione europea e unione economica e monetaria
Tappe verso unione europea e unione economica e monetaria. FONTE: Claudio Picozza – Università di Foggia.

1975. Il varo del Meccanismo di prestito comunitario (CLM)

«La necessità di disporre di un adeguato quantitativo di riserve liquide, anche se in un quadro di difesa più flessibile del tasso di cambio, ha indotto le autorità monetarie ad attivare preesistenti linee di credito e a ricercarne di nuove… 450 milioni di dollari venivano introitati alla fine del mese, come prima rata del prestito comunitario di un miliardo di dollari autorizzato dal Consiglio dei ministri della Cee il 14 marzo (la seconda e ultima rata è stata versata in aprile).

Il meccanismo dei prestiti comunitari, istituito con i regolamenti n.397 e 398 del 17 febbraio 1975, è stato attivato a seguito delle richieste formulate dall’Italia e dall’Irlanda. Nel marzo del 1976 il Consiglio della Cee ha autorizzato la Commissione a concludere accordi di prestito per complessivi 1.300 milioni di dollari. I fondi sono stati ottenuti e riprestati dalla Commissione ai Paesi richiedenti nella misura, rispettivamente, di un miliardo all’Italia e di trecento milioni all’Irlanda.

Ai sensi del regolamento n.397 sui prestiti comunitari, l’indebitamento della Comunità a questo titolo non può superare l’importo di 3 miliardi di dollari, interessi compresi. Le operazioni di debito poste in essere dalla Commissione sono state realizzate sul mercato dei capitali attraverso emissioni obbligazionarie pubbliche e accordi di prestiti privati. Sono stati conclusi due prestiti obbligazionari, dei quali verrà richiesta la quotazione in Borsa: in particolare, un prestito di 300 milioni di dollari al tasso dell’8,25% e della durata di sei anni; un prestito settennale di 500 milioni di marchi, al tasso del 7,25%.

Sono state inoltre effettuate due operazioni di prestito a tasso fluttuante collocate fuori mercato: la prima, di 500 milioni di dollari, della durata di tre anni e sette mesi, la seconda, quinquennale, dell’importo di 300 milioni di dollari. In occasione dell’attivazione dei prestiti comunitari, il Consiglio di amministrazione del Fecom ha precisato le modalità tecniche della gestione dei prestiti e in particolare del trasferimento dei fondi ai beneficiari, dell’apertura di conti presso l’agente del Fecom (la Banca dei regolamenti internazionali) e dei pagamenti in conto capitale e in conto interessi».