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Dall’antiriciclaggio all’antiterrorismo: la normativa internazionale

Istituito nel 1989 dal G7 con l’obiettivo di contrastare e prevenire il riciclaggio il Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ha assunto funzioni ...

Matteo Cavallito
Matteo Cavallito
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Istituito nel 1989 dal G7 con l’obiettivo di contrastare e prevenire il riciclaggio il Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ha assunto funzioni antiterrorismo soltanto dopo l’11 settembre, affiancandosi idealmente ai provvedimenti Onu in materia. Tra questi la celebre Convenzione di New York sul contrasto al finanziamento del terrorismo (approvata nel 1999 ma entrata in vigore soltanto nel 2002), che vede oggi l’adesione di oltre 180 Paesi, ma an- che due risoluzioni più specifiche: la numero 1.267 del 1999 – nella quale è sta- ta redatta la lista delle organizzazioni terroristiche e sono stati stabiliti i meccanismi di congelamento dei capitali – e la 1.373 del 2001, che ha portato alla nascita del comitato anti-terrorismo. Il FATF – le cui raccomandazioni, a differenza delle risoluzioni Onu, non sono comunque vincolanti – ha ispirato la normativa antiriciclaggio dell’Unione Europea, giunta ormai alla quarta Direttiva (2015). Nel febbraio del 2016 la Commissione UE ha redatto e pubblicato un piano di azione per rafforzare quest’ultima lungo vari fronti che includono l’introduzione di nuove misure di controllo sulle operazioni condotte con Pae- si terzi giudicati “a rischio” (indicati in una lista nera ad hoc) e il contrasto all’uso illecito delle valute virtuali. Parallelamente, si segnala l’accelerazione dei processi di congelamento degli asset sospetti, l’istituzione di un registro centralizzato sui pagamenti e le operazioni bancarie, un maggiore scambio di in- formazioni tra i Paesi dell’Unione e la pubblicazione di un rapporto congiunto sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo con un focus sulle singole legislazioni nazionali. Sul tavolo anche alcuni altri provvedimenti come l’approvazione di una legislazione più restrittiva sul trasporto di denaro contante tra i singoli Stati membri e l’armonizzazione delle normative nazionali antiriciclaggio.