Organizzazione di volontariato
Organizzazione di volontariato
Istituzione basata sul contributo volontario e gratuito di soggetti che operano con motivazioni di solidarietà e utilità sociale.
In Italia le organizzazioni di volontariato sono riconosciute dalla legge 266 del 1991 che all’art. 2 comma 1 ricorda come “essa – l’azione volontaria – deve venire offerta in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Le organizzazioni di volontariato possono iscriversi agli albi regionali, istituiti dalla stessa legge. I criteri per l’iscrizione comprendono l’obbligo ad avvalersi prevalentemente di volontari, l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche associative, l’obbligatorietà di redigere il bilancio.
Per approfondire: Sara Rago, Ruggero Villani, “Glossario dell’Economia Sociale”, Regione Emilia Romagna – Assessorato alle Politiche Sociali, 2014