L’Unione europea mette al bando i prodotti realizzati con il lavoro forzato

Nel mondo 27,6 milioni di persone sono vittime di lavoro forzato. Il divieto europeo esiste dal 2024, ma sarà applicabile solo da dicembre 2027

Il regolamento europeo riguarda qualsiasi prodotto, agricolo o industriale, realizzato ricorrendo al lavoro forzato © Prithul/iStockPhoto

In breve

  • Il regolamento europeo 2024/3015 vieta la vendita nell’Ue e l’esportazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato, che riguarda 27,6 milioni di persone nel mondo.
  • Non è l’azienda a dover provare la conformità: le indagini partono da segnalazioni e portano a un’indagine formale solo in caso di ragionevole sospetto.
  • Il divieto è già in vigore dal 2024 ma sarà pienamente applicabile solo da dicembre 2027, con sanzioni lasciate alla discrezione dei singoli Stati.

La schiavitù non appartiene solo ai libri di storia. Ancora oggi, secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), 27,6 milioni di persone sono vittime di lavoro forzato: all’incirca quanto l’intera popolazione dell’Australia. Un dato che peraltro risulta in peggioramento: tra il 2016 e il 2021 è aumentato di 2,7 milioni di unità.

Tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno ratificato le Convenzioni dell’Ilo sul lavoro forzato, ed esistono già diverse norme – dalla direttiva anti-tratta a quella sulla rendicontazione di sostenibilità – che cercano di affrontare il fenomeno. Ma per raggiungere risultati concreti bisogna colpire gli interessi economici. Per esempio vietando di mettere in commercio qualsiasi prodotto realizzato, anche in parte, con il lavoro forzato. È questo l’obiettivo di un regolamento europeo, approvato il 27 novembre 2024, che sarà pienamente applicato a partire da dicembre 2027.

Il lavoro forzato nel mondo: numeri e settori coinvolti

Secondo l’Ilo, si parla di lavoro forzato per «qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una pena e per il quale tale persona non si sia offerta volontariamente». Una definizione che comprende situazioni molto eterogenee, dalla servitù per debiti al sequestro dei documenti, fino alle minacce o alle limitazioni della libertà di movimento. Delle 27,6 milioni di vittime nel mondo, 11,8 sono donne e ragazze e oltre 3,3 milioni sono bambini e bambine. Nessuna regione del mondo è immune. Rapportando il fenomeno alla popolazione, l’incidenza più elevata si registra nei Paesi arabi con 5,3 vittime ogni mille abitanti. Seguono l’Europa e l’Asia centrale con 4,4 ogni mille. In termini assoluti, però, il numero più alto di persone coinvolte (15,1 milioni) è nella regione Asia-Pacifico.

Il lavoro forzato dunque non riguarda solo le economie a basso reddito, e non riguarda nemmeno solo le attività illegali. Secondo l’Ilo, l’86% delle vittime è sfruttato da soggetti privati: il 23% è vittima di sfruttamento sessuale mentre un altro 63% è impiegato nell’economia ordinaria, soprattutto in agricoltura, manifattura, edilizia, servizi e lavoro domestico. Ci sono poi attività che incidono meno sul totale delle vittime, ma nelle quali il lavoro forzato è ben documentato. Come le miniere e le cave, l’accattonaggio, la pesca (con i lavoratori che restano per giorni o settimane nei pescherecci senza la possibilità di sbarcare). Questo significa che anche un prodotto esposto sugli scaffali di un supermercato può avere alle spalle una filiera in cui si è fatto ricorso al lavoro forzato. E chi lo acquista non ne sa nulla.

Il regolamento europeo sul lavoro forzato: cosa cambia

Seppure con molti distinguo, il regolamento europeo sul lavoro forzato ricorda quello sulla deforestazione (Eudr). Anche in quel caso l’Unione europea non può impedire il disboscamento nei Paesi terzi, ma riconosce che spesso è funzionale a produrre beni destinati all’export. Impone quindi agli operatori di dimostrare, attraverso la due diligence, che carne bovina, legname, palma da olio, gomma, caffè, cacao e soia (e i loro derivati) non provengano da terreni deforestati. Senza queste garanzie, il prodotto non può essere commercializzato. Il principio è stato però indebolito a suon di rinvii e deroghe.

Seguendo un approccio simile, il regolamento europeo 2024/3015 vieta di commercializzare nell’Unione europea o esportare prodotti che sono stati realizzati attraverso il lavoro forzato. Il divieto vige indipendentemente dal Paese d’origine, dal tipo di prodotto e anche dalla fase in cui si verificano le violazioni (nei campi agricoli, nelle fabbriche o in qualsiasi altro anello della filiera). Si parla solo di prodotti, non di servizi; restano quindi esclusi passaggi delicati come la logistica.  

In questo caso, però, non è l’azienda a dover dimostrare che i prodotti siano conformi, perché le verifiche spettano alla Commissione europea o alle autorità competenti degli Stati membri. Le indagini seguono un percorso graduale: si parte dalle informazioni disponibili – comprese le segnalazioni di imprese, sindacati o organizzazioni della società civile – per valutare quali casi meritino un approfondimento. Se emergono elementi sufficienti, le autorità chiedono chiarimenti e documentazione agli operatori economici coinvolti, per poi aprire un’indagine formale soltanto quando permane un ragionevole sospetto di lavoro forzato. A quel punto l’impresa può presentare osservazioni e prove a propria difesa e, nei casi più complessi, può essere sottoposta a ispezioni. Se viene accertata una violazione, il prodotto viene vietato sul mercato europeo; se è già disponibile, dev’essere ritirato.

l regolamento 2024/3015: tempistiche e sanzioni previste

Queste disposizioni sono già ufficiali per tutti i 27 Paesi membri dell’Unione. Il regolamento europeo sul lavoro forzato, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a dicembre 2024 e diventerà pienamente applicabile da dicembre 2027. Per preparare il terreno, a fine giugno 2026 la Commissione europea ha attivato un portale che raccoglie informazioni e linee guida e permette a sindacati, imprese e organizzazioni della società civile di inoltrare le loro segnalazioni. 

Ma da dicembre 2027 cosa succede a chi non si adegua? Innanzitutto, il regolamento europeo non sanziona il lavoro forzato di per sé, ma le imprese che non seguono le disposizioni delle autorità (per esempio, continuando a vendere un prodotto vietato). Il testo si limita a dire che le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive, ma lascia agli Stati il compito di determinare l’importo.

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